La presente comunicazione per invitare tutto il personale in epigrafe a presentare entro il 27 marzo 2024, la domanda per usufruire delle ferie non godute relative all’a.s. 2023-24 e non ancora fruite.
A tale proposito si richiama quanto disposto dal D.L. 06/07/2012 n.95 (spending review) convertito con modificazioni dalla Legge 135 del 7/08/ 2012, prevede al comma 8 dell’art. 5 prevede che le ferie… spettanti al personale…non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Tale disposizione è stata integrata dall’art. 1 comma 55 della L. 228/2012 nei termini che di seguito si riportano.
Comma 55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»
Comma 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Da tale disposto normativo discende che il personale in epigrafe deve richiedere di fruire del periodo di ferie spettante e necessario a garantire adeguato riposo e relax, in difetto di attivazione da parte del dipendente, se vincolato con contratto al 30/06, le ferie non fruite saranno perse, senza corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Tali periodi di ferie dovranno coincidere con quelli di sospensione delle lezioni es. (non esaustivo) vacanze di Pasqua e anche nei giorni del mese di giugno in cui non ci sono attività programmate.
da Francesca Floris