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Circolare 141

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Utente Francesca Floris

da Francesca Floris

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Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

 

Vi informo che, anche nell’anno scolastico 2023/24, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà secondo le seguenti disposizioni normative alle quali espressamente si rimanda: il Decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge n.107 del 13 luglio 2015, i decreti del Ministro dell’istruzione e del merito n. 741 e n.742 del 3 ottobre 2017 e n.14 del 30 gennaio 2024, le note n. 4155 del 2023, n.1865 del 2017, n. 312 del 2018n.7885 del 2018 e n. 5772 del 2019.

I requisiti di ammissione all’Esame

  1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
  2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato;
  3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove del Servizio Nazionale di Valutazione (INVALSI CBT di grado 8) di: italiano, matematica e inglese;
  4. nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

La determinazione del Voto di ammissione all’Esame

Il Voto di ammissione all’Esame è attribuito dal Consiglio della classe terza in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D.lgs 62/2017:

In sede di scrutinio finale, il Consiglio della terza classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi interi, così determinato:

  1. media finale della classe I: 25% del voto finale
  2. media finale della classe II: 25% del voto finale
  3. media finale della classe III: 50% del voto finale.

Il voto ottenuto dalla somma dei valori di cui ai punti a) + b) + c) viene arrotondato all’unità superiore solo per frazioni pari o superiori a 0,5.

Il Consiglio può attribuire agli studenti meritevoli delle classi terze fino a 1 punto in più per meriti debitamente segnalati, documentati e motivati.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione all’Esame anche inferiore a sei decimi (6/10).

Le prove d’Esame (DM 741/2017, articoli 7-10)

L’Esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e sono:

  1. prova scritta di italiano;
  2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
  3. prova scritta di lingua (articolata in due sezioni una per ognuna delle lingue: inglese e francese).
  4. Colloquio pluridisciplinare.

Nella valutazione delle prove scritte, la Commissione, adotterà criteri valutativi, in particolare si terrà conto delle competenze acquisite sulla base del PDP (Legge 170/2010) e del PEI (Legge 104/1992), per gli alunni che se ne avvalgono.

Strumenti compensativi

Ai sensi delle norme vigenti, per gli alunni che si avvalgono di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o di un Piano Didattico Personalizzato PDP, se previsti nel PEI e nel PDP, è possibile usufruire di strumenti compensativi e misure dispensative quali:

– tempo aggiuntivo;

– formulari;

– Prove equipollenti e prove differenziate;

– utilizzo di computer o notebook.

Il voto finale dell’Esame

Il voto finale dell’Esame è la risultante della media dei voti di tutte le 4 prove d’esame (italiano, matematica, lingua e colloquio) e senza arrotondamenti con la somma del Voto di ammissione, la somma così ottenuta si divide per due. Il voto così ottenuto, per frazioni pari o superiori a 0,5 deve essere arrotondato all’unità superiore.

Ai candidati ammessi all’Esame con il dieci (10) e che ottengono il dieci (10) in tutte le quattro (4) prove d’Esame, su proposta motivata della rispettiva sottocommissione, la Commissione plenaria, può attribuire, all’unanimità e motivandola, anche la Lode.

La Certificazione delle competenze

Agli alunni interni che superano l’Esame di Stato viene rilasciata la Certificazione delle competenze, elaborata dal Consiglio di classe nello scrutinio finale, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018 progressivamente acquisite.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale della classe terza e consegnato una volta integrati gli esiti delle prove CBT trasmessi da INVALSI.

 

Il Dirigente

Pietro Masuri

                               

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