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Circolare 159

Prime indicazioni operative sulle modiche alla Legge 104 del 1992, operate dal D.Lgs. n. 62/2024

Prime indicazioni operative sulle modiche alla Legge 104 del 1992, operate dal D.Lgs. n. 62/2024

Utente NUIC821006-aut

da Nuic821006-aut

Con la presente comunicazione ricordo si porta all’attenzione di tutto il personale che sulla G.U. del 15/05/2024, con entrata vigore al 30 giugno 2024, è stato pubblicato il D.lgs. n. 62/2024 che reca “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, che integra e modifica la Legge n.104/1992.

Vengono sostituiti i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992 con i seguenti:

– il comma 1 definisce persona con disabilità (in luogo di “handicappata”) colui che presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base;

– il comma 2 riconosce alla persona con disabilità il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo (finora in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione), individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie (finora si fa riferimento alle sole terapie riabilitative). La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio. Il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

Il comma 3 stabilisce che, se la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto n. 62 sostituisce la rubrica dell’articolo 3 della legge n. 104 con la seguente: Persona con disabilità avente diritto ai sostegni ed alle prestazioni.

Il testo del Decreto legislativo riporta quindi alcune nuove definizioni normative:

condizione di disabilità”: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;

persona con disabilità”: persona definita dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto;

sostegni”: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell’accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita individuale personalizzato e partecipato per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, graduati in “sostegno” e “sostegno intensivo”, in ragione della frequenza, della durata e della continuità del sostegno;

piano di intervento”: documento di pianificazione coordinamento dei sostegni individuali relativi ad un’area di intervento;

valutazione di base”: procedimento volto ad accertare, attraverso l’utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell’accesso agli interventi, benefici e sostegni di intensità lieve, media, elevata o molto elevata;

valutazione multidimensionale”: procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all’interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e facilitatori in essi presenti, ed a definire, anche in base ai suoi desideri, aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita;

progetto di vita”: progetto della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri, aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, gli interventi, i servizi, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

A decorrere dal 30 giugno 2024:

– la parola: “handicap”, ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti parole “condizione di disabilità”;

– le parole: “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “persona con disabilità”.

– le parole: “con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità”, ove ricorrono e sono riferite ai soggetti indicati nel comma 1, sono sostituite dalle seguenti: “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”;

  • le parole: “disabile grave”, ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “persona con necessità di sostegno intensivo”.

Si richiama l’attenzione del personale sull’applicazione della norma affinché i documenti ufficiali dell’Istituto rechino le corrette definizioni introdotte dal D.lgs 62/2024.

 

L’Accomodamento ragionevole e il progetto di vita

Si riconnette al riconoscimento della condizione di disabilità della persona l’acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni previste dalla legge, inclusi i sostegni volti a favorire l’inclusione scolastica, presso le istituzioni della formazione superiore e lavorativa.

A tale riconoscimento consegue anche la tutela dell’accomodamento ragionevole come definito dall’articolo 5-bis della legge n. 104/1992 e la richiesta dell’avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

 

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